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Nel  CCNL 2016-18 è ormai noto che i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale  che com’è noto

la legge 107/2015,  ha istituito un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, rientrano nella contrattazione di Istituto.

A tale proposito si è espressa sulla disposizione contrattuale  anche l’Aran con apposito parere.

In modo dettagliato l’Aran evidenzia che la disposizione contrattuale si contrappone alla legge 107/2015, che demanda la definizione dei criteri di determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente al Comitato per la valutazione dei docenti.

Secondo il parere dell’ Aran i criteri devono tener conto di:

a) qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

In sede di certificazione del CCNL 2016/18, la Corte dei Conti:

ha precisato che “nell’ambito delle materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa … si rinvengono, accanto ai criteri per la ripartizione del Fondo d’Istituto (FIS) e dei compensi accessori, anche i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente dalla legge n. 107 del 2015;ha preso atto che la possibilità di contrattualizzare la disciplina dettata dalla legge n. 107/2015 conferma sia pure parzialmente gli ambiti della contrattazione integrativa definiti nella presente ipotesi contrattuale.

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I criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, afferma l’Aran, demandati dal CCNL 2016/18 (come i contratti precedenti) alla contrattazione integrativa a livello nazionale, assorbono quelli previsti per il Fondo per il merito di cui alla legge n. 107 del 2015. Tuttavia, è necessario tracciare i confini della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

In sede di Contrattazione di Istituto, relativamente al bonus merito, vanno definiti i criteri generali per la determinazione dei compensi, come ad esempio:

il valore massimo del bonus;la differenziazione minima tra le somme distribuite;la percentuale dei beneficiari.

Resta ferma, comunque, la competenza del dirigente scolastico in merito all’individuazione dei docenti meritevoli sulla base di criteri, non soggetti a contrattazione, formulati dallo specifico comitato per la valutazione.

Circolare Aran

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