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Il 10 settembre è stato convertito in legge il c.d. Decreto semplificazioni, ovvero il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (contenente Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), con delle modificazioni apportate in Senato al testo originario. Il portale specializzato Handylex segnala in particolare due articoli aggiuntivi (il 29 bis e il 29 ter) che interessano le persone con disabilità.

Sul secondo articolo, il 29 ter, che introduce delle novità sulla procedura di accertamento di invalidità civile ed handicap (legge 104).

Nel testo licenziato del decreto – e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il nuovo articolo 29 ter prevede che le commissioni possano effettuare valutazioni di invalidità civile o accertamento di handicap anche solo su documenti ed atti di carattere clinico, senza dover convocare a visita diretta l’interessato, nei casi più evidenti.

Nel  secondo comma precisa che questa modalità di valutazione sui soli atti, senza dover andare a visita, può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo.

 

Si tratta di una importante apertura che, seppure possibile solo nei casi in cui la certificazione non lasci dubbi sull’accertamento della condizione, snellirebbe di non poco le procedure, facilitando la vita di tutte quelle persone che, per gravità della condizione, e per minore età o altre condizioni di fragilità, potrebbero risparmiarsi la convocazione a visita. Al tempo stesso, anche le commissioni di verifica dell’INPS avrebbero una riduzione della mole di controlli.

Articolo 29-ter. (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap)

  1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
  2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta.
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Come ben sottolinea Handylex, si ricorda che queste indicazioni non sono ancora operative: per esserlo sono necessari atti parlamentari successivi. Non mancheremo di darne tempestiva comunicazione ai lettori.

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