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Permessi Legge 104, anche ai lavoratori disabili sono concessi 12 giorni in più per i mesi di marzo ed aprile. La novità è contenuta nella circolare INPS n. 45 del 25 marzo, che fornisce le istruzioni operative.
Erano sorti diversi dubbi sull’estensione dei giorni di permesso anche per i lavoratori disabili beneficiari delle agevolazioni della Legge 104 e non solo per i familiari.
Dopo il parere contrastante di INPS ed Ufficio per la disabilità, con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 viene confermata la possibilità di fruire dei 12 giorni in più di permessi Legge 104 anche ai lavoratori disabili.
Permessi Legge 104 lavoratori disabili: le istruzioni INPS per i 12 giorni in più di marzo ed aprile 2020
In aggiunta ai tre giorni di permesso mensili previsti in via ordinaria, per il mese di marzo ed aprile anche i lavoratori disabili potranno fruire di 12 giorni in più. Complessivamente sono quindi 18 le giornate di astensione riconosciute.Come illustrato dall’INPS nella circolare n. 45 del 25 marzo 2020, i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
Le 12 giornate aggiuntive, così come i tre giorni ordinari di permessi Legge 104, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.
Con le novità contenute nel documento pubblicato dall’INPS viene inoltre confermata la possibilità di cumulare più permessi per lo stesso lavoratore.
Quindi, il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).
In merito alle modalità di richiesta delle giornate aggiuntive di permesso, la circolare INPS del 25 marzo 2020 specifica che il lavoratore per il quale è già in corso un provvedimento di autorizzazione, non sarà necessario fare nuova domanda.
Il datore di lavoro dovrà considerare valide le autorizzazioni ai permessi della Legge 104 già emesse. Questi dovrà comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori mediante il flusso Uniemens.
Bisognerà invece fare domanda in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 ed i giorni di permesso potranno essere fruiti solo successivamente all’invio della stessa.
inoltrando l’apposita domanda all’Inps. E’, infatti, l’Inps che eroga al lavoratore che prende la 104 la relativa indennità economica ed è, dunque, l’Inps l’ente al quale richiedere questo diritto.
La presentazione della domanda di fruizione dei permessi 104 deve essere effettuata in modalità telematica utilizzando uno dei tre seguenti canali:
via web – accedendo ai servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite il Pin dispositivo Inps (che possiede ogni cittadino) attraverso il portale dell’Istituto, nell’apposito servizio di “Invio online di domande di prestazioni a sostegno del reddito”;
attraverso gli intermediari autorizzati dall’Inps, come i patronati – per il tramite dei servizi telematici offerti dagli stessi;
contattando il contact center multicanale – digitando il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.
Il soggetto che richiede i permessi 104 è obbligato a comunicare tempestivamente all’Inps e al proprio datore di lavoro qualsiasi variazione della situazione di fatto e di diritto dichiarata nella domanda che dovesse intervenire successivamente.
E’, infatti, evidente che potrebbero cambiare le condizioni che hanno permesso l’accesso ai permessi 104.
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.”
Il comma 3 dell’articolo 33 della Legge 104 dispone che:
“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”
Per ulteriori informazioni andate sul sito web www.inps.it
Dovrebbero essere concessi più giorni di permesso ai lavoratori disabili!