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La Sentenza n. 23891/2018, della Corte di Cassazione ha spiegato che i permessi per l’assistenza ai disabili previsti dalla Legge n. 104/1992 sono usufruibili dal lavoratore che ne fa richiesta per l’assistenza fisica al disabile, svolta presso la sua abitazione o invece per svolgere attività nell’interesse del disabile.
La sentenza della Cassazione ribadisce l’illegittimità del licenziamento nel caso in cui permessi di lavoro previsti dalla Legge 104 per l’assistenza ai disabili vengano fruiti per svolgere attività nel loro interesse al di fuori dell’abitazione.
Con i permessi per l’assistenza ai disabili si possono svolgere tutte quelle attività che il disabile non può compiere in autonomia, come ad esempio effettuare la spesa, prelevare soldi, effettuare versamenti o altre commissioni di questo tipo per le quali è legittimo fruire dei permessi per l’assistenza ai disabili in quanto le attività compiute dal lavoratore sono state effettuate nell’interesse del parente disabile, fatto che le rende coerenti con la finalità della norma di cui alla Legge n. 104/92
Viceversa sono da ritenersi illegittimo l’eventuale licenziamento intimato dall’azienda al lavoratore che abbia richiesto il permesso da Legge 104 per effettuare queste attività con l’accusa di averne fruito per scopi personali e non per l’assistenza al disabile.
Le attività ammesse
Non si tratta esclusivamente delle azioni compiute a casa, materialmente a fianco del parente disabile, ma ci si riferisce a prestazioni di natura assistenziale, quindi anche quelle che soddisfano gli interessi della persona portatrice di handicap, inclusa la spesa di generi alimentari o di medicine per suo conto.
Durante le ore di congedo, quindi, ci si può allontanare dal luogo dove il parente disabile risiede, se l’allontanamento serve comunque ad assistere la persona che si accudisce.
Le attività non ammesse
Deve quindi sussistere una congiunzione chiara tra l’attività svolta e l’assistenza al disabile. Anche se è difficile tracciare una linea precisa tra cosa si può fare e cosa no durante le ore di permesso concesse dalla Legge 104, la giurisprudenza al riguardo ha adottato il principio di ragionevolezza.
Ad esempio, sarebbe concessa la spesa per il fabbisogno personale del lavoratore quando questa sia compiuta allo stesso momento dell’acquisto di beni per la persona disabile.
A livello generale si consiglia comunque di non compiere durante le ore di permesso attività che non siano direttamente collegate all’assistenza al disabile perché si rischia il licenziamento per giusta causa.
Permessi Legge 104: quando si rischia il licenziamento dal lavoro?
Di recente, nella sentenza n. 17968 del 13 settembre la Corte di Cassazione ha ribadito che è legittimo licenziare il lavoratore che, abusando della Legge 104, utilizza le ore di permesso per motivi personali.
Con la sentenza citata, infatti, è stato respinto il ricorso di una dipendente del Comune licenziata per aver usato il permesso allo scopo di frequentare delle lezioni universitarie. Nella sentenza si specifica che in materia di congedo per Legge 104 deve assolutamente esistere un preciso “nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile”.